Modello 720

 

In prossimità dell’avvicinarsi della scadenza il 2 Aprile 2018: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Declaraciones_informativas/_INFORMACION/Ayuda/Plazos_de_presentacion_declaraciones_informativas/Plazo_de_presentacion_del_modelo_720.shtml

Desideriamo ricordare ai molti italiani residenti in Spagna delle principali novità introdotte dal Real Decreto 1558/2012, del 15 novembre, nel quale, tra le altre cose, si stabilisce l’obbligo d’ informazione sui beni  di proprietà e sui diritti situati all’estero.

Un’obbligazione tributaria necessaria sulla base dell’ordine HAP/72/2013 del 30 Gennaio, con cui si approvava il Modulo 720, per la dichiarazione dei citati beni.

Il suddetto documento stabilisce l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa annuale, tra il 1º gennaio e il 31 Marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’informazione, riguardante i beni di proprietà, i diritti situati all’estero,  appartenenti alle  persone fisiche residenti in Spagna, alle società spagnole, alle succursali permanenti di società estere ed altri enti.

Questa nuova norma viene incorporata da parte dello stato spagnolo in base alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 de febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nell’ambito fiscale e tributario, per cui viene derogata la direttiva 77/799/CEE. La dichiarazione informativa, modello 720, puó essere presentata solo per via telematica attraverso internet, accedendo alla pagina web della Agencia Tributaria.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/GI34.shtml

Per poter realizzare tale dichiarazione, il contribuente deve disporre del proprio certificato elettronico, o in mancanza di esso, la dichiarazione puó essere presentata da una persona autorizzata per accedere al sistema in rappresentanza di terzi ( Esempio:  Commercialista o Consulente tributaro spagnolo).

L’obbligo d’ informazione è stato diviso in tre gruppi o blocchi:

  1. [Conti correnti aperti con depositi in banche situate all’estero].
  2. [Azioni, diritti, assicurazioni  vitalizie, assicurazioni di reddito, depositi  vincolati,  gestiti o contrattualizzati all’estero].
  3. [Beni immobiliari e diritti su beni immobili situati all’estero].

Nello specifico:

Blocco A. Conti Correnti in banche o istituti finanziari situati all’estero

 

Questo primo blocco include:

conti correnti, di risparmio,di deposito vincolato, di credito e qualsiasi tipo di conto corrente o di deposito vincolato monetario situati all’estero.

Per capirci: il tipico Conto Corrente che non abbiamo mai chiuso in Italia e che usiamo quando torniamo a trascorrere le vacanza o per incassare gli affitti di un’ ipotetica casa di proprietà di cui ancora paghiamo il mutuo, o in cui ancora abbiamo domiciliate le varie tasse annuali dei comuni, o dei servizi come luce e gas, dove incassiamo la pensione INPS,  i rendimenti di un fondo o dei buoni del tesoro.

L’obbligo di informazione si stabilisce per coloro che:

sono attualmente, o siano stati in qualsiasi momento dell’anno precedente,  titolari, rappresentati, autorizzati, beneficiari  dei beni sui quali abbiano potere di disposizione (uso e usufrutto) o dei quali siano i reali proprietari.

L’ informazione da fornire comprende sia il saldo a fine anno che il saldo medio corrispondente all’ultimo trimestre.

Da quest’ obbligo sono esenti  i seguenti titolari di conti correnti:

  1. I Conti Correnti appartenenti a società esenti nell’imposta di Società.
  2. I Conti Correnti registrati e correttamente identificati nella contabilità societaria.
  3. I Conti Correnti aperti nelle succursali straniere di entità di credito domiciliate in Spagna, che siano quindi oggetto di dichiarazione da parte delle entità stesse.
  4. Quando il saldo dei conti correnti alla data del 31 dicembre  e il saldo medio corrispondente all’ultimo trimestre non superino insieme i 50.000€.
  5. Quando negli anni successivi, qualsiasi saldo nel totale a cui si riferisce il paragrafo precedente supponga un incremento superiore di 20.000€ rispetto a i saldi dichiarati nell’ultima dichiarazione,  gestiti e ottenuti all’estero.

Blocco B. Valori, diritti, assicurazioni, rendite vitalizie depositate.

In questo secondo gruppo si includono:

  • Valori o diritti rappresentativi delle partecipazioni in qualsiasi tipo di ente giuridico.
  • Valori rappresentativi della cessione a terzi dei propri capitali.
  • Valori apportati per la gestione o amministrazione di qualsiasi strumento giuridico, includendo  i fidecomisso e le “trusts” o le masse patrimoniali.
  • Azioni o partecipazioni nel capitale sociale o fondo patrimoniale di istituzioni di investimento collettivo.
  • Assicurazione Vita o di invalidità di coloro che risultino come stipulanti.
  • Rendite temporanee o vitalizie di cui si  sia beneficiario.

 

L’obbligo di informazione si esige a:

titolari e a coloro che abbiano la considerazione di titolari reali si estende anche a coloro che abbiano ostentato questa condizione in qualsiasi momento dell’anno ( eccetto per le assicurazioni vita temporanee o vitalizie)

Questa obbligazione, non riguarderà i seguenti beni e diritti:

  • Quando l’obbligato tributario sia un’ entità esente dell’imposta sulle società.
  • Quando siano registrati e identificati nella contabilità societaria.
  • Quando i valori riferiti prima non superino, nel loro insieme , l’importo di 50.000€
  • Quando negli anni successivi il valore congiunto per tutti i valori no sia stato incrementato di un importo pari a 20.000€ rispetto a ciò che è stato dichiarato nell’ultima dichiarazione

 

 

Blocco C.  Beni immobili e diritti su beni immobili situati all’estero.

Il terzo gruppo si riferisce alle proprietà immobiliari e ai diritti sulle proprietà immobiliarie situate all’estero ( cioè fuori dalla Spagna in qualsiasi paese del mondo).

L’obbligo di informazione si stabilisce per coloro che:

sono o siano stati, in qualsiasi momento dell’anno , titolari o abbiano il carattere di titolari reali.

Quest’obbligo, non riguarderà le seguenti proprietà e diritti:

  • Quando l’obbligato tributario sia un’entità esente dell’imposta sulle società.
  • Quando siano registrati e identificati nella contabilità societaria.
  • Quando i valori riferiti prima non superino nel loro insieme l’importo di 50.000€
  • Quando negli anni successivi il valore congiunto per tutti i valori di acquisto non sia stato incrementato di un importo pari a 20.000€ rispetto a ciò che è stato dichiarato nell’ ultima dichiarazione.

ESEMPI PRATICI

La soglia dei 50.000€ sotto la quale non si dovrà presentare la dichiarazione si stabilisce per ogni gruppo di beni o diritti. Per esempio:

  • Se una persona è titolare di beni e diritti per un importo totale di 90.000€ dei quali 30.000€ sono del primo gruppo . 40.000€ del secondo gruppo e 20.000€ del terzo gruppo non sarà obbligatorio presentare la dichiarazione.
  • Se una persona é  titolare di beni e diritti per un importo totale di 90.000€ dei quali 20.000€ sono del primo gruppo, 60.000€ del secondo gruppo e 10.000€ del terzo gruppo, dovrà presentare la dichiarazione solo dei beni e diritti del secondo gruppo.

Negli anni successivi, sarà obbligato a dichiarare solamente se i beni e diritti di ciascuno dei gruppi sono aumentati oltre i 20.000€.

Cosi:

Se una persona nell’anno N dichiara beni e diritti di uno qualsiasi dei gruppi per un importo di 60.000€ e nell’anno N+1 i beni e i diritti di questo stesso gruppo hanno un valore di 70.000€, il contribuente non dovrà presentare nessuna dichiarazione rispetto al secondo gruppo.

Invece, sarà certamente obbligato a presentare la dichiarazione se il valore dei beni e diritti di questo stesso gruppo nell’anno N+1 fosse di 90.000€.

In nessuno dei casi precedenti vi sarà l’obbligo di presentare la dichiarazione qualora il contribuente abbia giá registrato e identificato chiaramente nella sua contabilità i beni e i diritti all’estero.

Consigliamo vivamente a coloro che avessero proprietà immobiliari in Italia o in altro paese del mondo o Conti correnti con saldi superiori ai 50.000 euro o assicurazioni vita o di rendita vitalizia di importi superiori a quelli indicati di rivolgersi a un commercialista spagnolo o un consulente tributario perché chiarisca ulteriori dubbi e studi la sua situazione e ottenga quindi i consigli pertinenti del caso, per fare la dichiarazione corrispondente, se si trovasse nei supposti della legge.

 

In questo link potrete trovare delle utili indicazioni offerte dalla Agencia Tributaria spagnola. http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Ciudadanos/Rentas_obtenidas_en_el_extranjero/Italia.pdf

ATTENZIONE!

Sono previste importanti sanzioni per chi pur dovendo fare la dichiarazione non la realizza prima dei termini di scadenza o anche per chi, pur realizzandola in tempo, omette dati o fornisce dati erronei nella stessa, sia per volontà propria o per involontarietà.

 

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